Polizza assicurativa
Ogni anno la Scuola stipula un contratto di assicurazione multirischio per infortuni, responsabilità civile verso terzi, assistenza, tutela legale e altri danni sia per gli alunni, sia per il personale scolastico.
La copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato, infatti, non copre tutti i momenti in cui gli alunni e il personale si trovano nei locali della Scuola, ma prevede che sono compresi nell’assicurazione (cfr. articolo 4, n. 5 del d.P.R. 1124/1965): “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro”.
Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL. In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa.
Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza copertura, inoltre, le attività effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, come i viaggi di istruzione o la partecipazione a particolari eventi. Sono esclusi dalla copertura assicurativa anche gli infortuni in itinere (tragitto casa - scuola e viceversa).
Per questi motivi la Scuola stipula una polizza assicurativa con una compagnia privata al fine di estendere la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.
Gli estremi dell'attuale polizza assicurativa sono i seguenti: polizza n. ASSIMIL 542/21/1002E2 stipulata con Assicuratrice Milanese S.p.A.
In allegato si riporta il set informativo.
Ultima revisione il 20-03-2023